Il nostro Statuto

Ass. IL SENTIERO
STATUTO SOCIALE
Dicembre 1987

 
 

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TITOLO I (Sede - Durata - Scopi)
 
ART 1

E' costituita una associazione denominata "IL SENTIERO" con sede in Massa, Via Pacinotti 14.
 
ART 2

L'Associazione ha durata di anni 50 e potrà essere prorogata oppure sciolta prima del termine per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
 
ART 3

L'Associazione che esclude fini di lucro si propone i seguenti scopi:

 
ART 4

Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità l'Associazione potrà:

 
ART 5

 
TITOLO II
(Soci - Patrimonio Sociale)

 
ART 6

Il numero dei Soci è illimitato; sono denominati soci fondatori i soci che hanno costituito l'Associazione. Possono essere soci tutti i soggetti che intendono svolgere o svolgono attività inerenti gli scopi sociali e che accettano lo Statuto.
 
ART 7


 
ART 8

I soci dovranno versare la tassa di ammissione che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno, ma mai in misura superiore a £100.000 (centomila) e versare l'importo dei contributi sociali, deliberato dall'Associazione, entro i termini e nei modi seguenti:

 
ART 9

Il socio è obbligato all'osservanza del presente Statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci.
 
ART 10

I soci cessano di far parte dell'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e negli altri casi previsti dalle disposizioni di Legge in materia.
ART 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che non si trovi in condizioni di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e di provvedere di conseguenza nell'interesse dell'Associazione.
 
ART 12

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, con delibera del Consiglio Direttivo può essere escluso il socio:

 
ART 13

Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo a norma degli articoli 10, 11 e 12 devono essere comunicate con lettera raccomandata all'interessato, il quale può fare ricorso all'Associazione; il ricorso, pena la decadenza, deve essere proposto con raccomandata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.
 
ART 14

Il patrimonio sociale è composto:

 
ART 15
Alla fine di ciascun anno solare, il Consiglio Direttivo provvede alla redazione del rendiconto sociale, ripartito in entrate e spese.
 
ART 16
Gli eventuali residui di gestione sono così ripartiti:

E' comunque esclusa ogni distribuzione ai soci di residui o utili.
 
ART 17
Nel caso di recesso, esclusione o morte, la liquidazione delle quote avverrà secondo le disposizioni di legge in materia (art. 2529 C. C.).
 
TITOLO III
(Organi Sociali)
 
Assemblea

 
ART 18

E' convocata:

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale anche in luogo diverso dalla sede sociale:

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità dalla Legge e dal presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria deve essere convocata nei casi e nei termini indicati dallo Statuto.
 
ART 19

La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria deve effettuarsi mediante lettera da inviarsi sette giorni prima della data fissata per la convocazione o mediante avviso da esporre nella sede sociale. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo, giorno ed ora della prima e seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la data fissata per la prima. Il Consiglio Direttivo potrà, in aggiunta a quanto previsto sopra, utilizzare altri mezzi e farne d'avviso di convocazione al fine di garantire a tutti i soci la conoscenza della data e dell'oggetto della convocazione stessa.
 
ART 20

Le Assemblee (ordinaria e straordinaria) sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza soci presenti o rappresentati; nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un numero maggiore di voti.
Le deliberazioni relative al cambiamento dell'oggetto sociale del presente Statuto, dello scioglimento anticipato e della trasformazione del tipo di essa, per essere valido, dovranno riportare il voto favorevole di tanti soci presenti e non rappresentati quanti ne richiede la maggioranza dei due\terzi dei voti di tutti i soci dell'Associazione tanto in prima quanto in seconda convocazione; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere da soci.
 
ART 21

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. In caso di malattia o altro legittimo impedimento, il socio assente può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci (oltre a se stesso).
 
ART 22

Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
 
ART 23

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente o dal Segretario Tesoriere.
 
ART 24

Normalmente le votazioni si effettuano per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale o scheda segreta, quando l'Assemblea lo delibera a maggioranza dei voti presenti.
 
Consiglio Direttivo
 
ART 25

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri da eleggersi esclusivamente tra i soci e l'Assemblea ne determinerà il numero prima della nomina. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo eleggerà al suo interno il Vice Presidente, e il segretario Tesoriere. Almeno tre componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci fondatori. I membri del Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della carica.
 
ART 26

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale e potrà quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per disposizione del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea.
 
ART 27

Il Consiglio Direttivo è convocato sia nella sede sociale che altrove dal Presidente o da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta a mezzo di lettera recapitata da un messo dell'Associazione non meno di cinque giorni liberi prima prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi d'urgenza anche a mezzo di telegramma o telefono in modo che Consiglieri e Revisori ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.
 
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.
 
Le votazioni sono palesi per il computo della maggioranza, gli astenuti non si calcolano tra i votanti.
 
A parità di voti prevale il voto del Presidente. I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti sull'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza da chi ha avuto le mansioni di segretario.
 
Presidenza
 
ART 28

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci.
 
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma sociale e dirige l'Associazione. Sovrintende all'amministrazione ed alla disciplina dell'Associazione. Prende decisioni relative ad argomenti che abbiano carattere d'urgenza e ne riferisce al Consiglio Direttivo alla prima occasione. Egli è pertanto autorizzato a riscuotere somme e a ricevere titoli e valori da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.
 
Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo dando le opportune istruzioni ai soci. In assenza o impedimento o su delega sia temporanea che permanente, le mansioni spettano al Vice e\o al Consigliere con incarico di Segretario Tesoriere.
 
Segreteria e Tesoreria
 
ART 29

Il segretario tesoriere dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione e ne dirige l'amministrazione, conserva la documentazione e il carteggio.
 
Disposizioni Generali
 
ART 30

Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento dell'Associazione e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non approvate dall'Assemblea dei soci.
 
Per le eventuali obbligazioni sociali arbitrariamente assunte, rispondono personalmente e solidamente il Presidente e i Consiglieri che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
 
Collegio dei Revisori
(Organo di controllo - Revisori dei conti)

 
ART 31

Si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, che nomina anche il Presidente del Collegio. I Revisori hanno le attribuzioni e i doveri stabiliti dalla Legge per i Sindaci delle società
 
TITOLO IV (Disposizioni generali e finali)
 
ART 32

Il funzionamento tecnico-amministrativo dell'Associazione sarà disciplinato da un regolamento da approvarsi dall'Assemblea. In esso potranno essere fissati i poteri di tutti i soci, gli Organi Sociali e gli eventuali dipendenti, nonché le mansioni dei suddetti.
 
ART 33

Per qualunque caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri, tenendo conto di quanto disposto dalle leggi vigenti.
 
ART 34

L'intero patrimonio residuato dopo la liquidazione dell'Associazione, previo pagamento di qualsiasi debito a qualsiasi titolo contratto dall'Associazione, dovrà essere devoluto a scopi di pubblica utilità.
 
ART 35

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espressamente riferimento alle vigenti disposizioni di Legge in materia.