Il nostro Statuto
Ass. IL SENTIERO
STATUTO SOCIALE
Dicembre 1987
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ART 1
E' costituita una associazione denominata "IL SENTIERO" con sede in Massa, Via Pacinotti 14.
L'Associazione ha durata di anni 50 e potrà essere prorogata oppure sciolta prima del termine per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
L'Associazione che esclude fini di lucro si propone i seguenti scopi:
- 1. avviare un'attività finalizzata all'organizzazione di escursioni in luoghi di interesse naturalistico, comportanti anche la sosta in rifugi o bivacchi;
- 2. manutenzione e ripristino del patrimonio sentieristico dell'area di attività dell'Associazione;
- 3. tutela dell'ambiente intesa come protezione da qualsiasi azione, naturale o artificiale, tesa a mutare l'assetto naturale dell'ambiente e recupero di aree degradate mediante il ripristino delle condizioni naturali precedenti al degrado;
- 4. protezione e ricostituzione della flora e della fauna originaria dell'area apuana;
- 5. educazione e sensibilizzazione di "tutti i cittadini" nei riguardi dei valori ambientali e della natura in genere, con particolare riguardo all'ambiente delle Alpi Apuane;
- 6. sviluppo di attività di ricerca scientifica nell'ambito dei propri scopi sociali.
Per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle proprie finalità l'Associazione potrà:
- 1. acquistare ed assumere in locazione e\o in uso: immobili, impianti, macchine, attrezzi e altri beni mobili;
- 2. acquistare a qualsiasi titolo la disponibilità di terreni su cui gestire direttamente qualsiasi attività necessaria al conseguimento degli scopi sociali;
- 3. compiere tutte le operazioni contrattuali ritenute necessarie od utili al conseguimento degli scopi sociali;
- 4. richiedere di utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalla Regione o da altri Enti Locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da Enti Locali ed Organismi pubblici e privati interessati allo sviluppo delle attività riguardanti gli scopi dell'Associazione.
- 1. La tutela ambientale di cui all'articolo 3, comma c dovrà avere assoluta priorità su qualsiasi altra attività dell'Associazione;
- 2. ogni attività dell'Associazione in possibile contrasto con gli articoli 3\c e articolo 5\a, dovrà essere approvata dall'Assemblea dei Soci.
(Soci - Patrimonio Sociale)
ART 6
Il numero dei Soci è illimitato; sono denominati soci fondatori i soci che hanno costituito l'Associazione. Possono essere soci tutti i soggetti che intendono svolgere o svolgono attività inerenti gli scopi sociali e che accettano lo Statuto.
- 1. Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo (tale domanda deve essere presentata tramite socio fondatore o tramite un socio iscritto all'Associazione da almeno un anno) e dovrà specificare:
- 1. nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e residenza;
- 2. attività svolta in relazione agli scopi sociali;
- 3. l'impegno al versamento della tassa di ammissione e di ogni altro contributo richiesto dall'Associazione;
- 4. eventuali titoli di studio e indicazioni di precedenti esperienze di lavoro.
- 2. Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio, decide il Consiglio direttivo. La decisione diventa operativa salvo opposizione inappellabile da parte dell'Assemblea dei soci. La delibera del Consiglio Direttivo si considera approvata d'ufficio se l'Assemblea non si auto convoca entro un mese dalla data della delibera.
I soci dovranno versare la tassa di ammissione che sarà deliberata dal Consiglio Direttivo all'inizio di ogni anno, ma mai in misura superiore a £100.000 (centomila) e versare l'importo dei contributi sociali, deliberato dall'Associazione, entro i termini e nei modi seguenti:
- 1. l'importo della tassa di ammissione dovrà essere versato immediatamente;
- 2. le somme versate dai soci per tasse di ammissione non sono rimborsate in nessun caso.
Il socio è obbligato all'osservanza del presente Statuto e di tutti i regolamenti che saranno approvati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea dei soci.
I soci cessano di far parte dell'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e negli altri casi previsti dalle disposizioni di Legge in materia.
Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al socio che non si trovi in condizioni di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che legittimano il recesso e di provvedere di conseguenza nell'interesse dell'Associazione.
Oltre che nei casi previsti dalla Legge, con delibera del Consiglio Direttivo può essere escluso il socio:
- 1. che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- 2. che senza giustificati motivi, non adempia ai doveri derivati dalla qualità di socio, agli impegni a qualunque titolo assunti verso l'Associazione; tuttavia l'esclusione avrà luogo soltanto se, trascorsi 30 giorni dall'intimazione fattagli, con lettera raccomandata, a rimuovere l'inadempienza, il socio si manterrà inadempiente;
- 3. che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'Associazione; fomenti dissidi, disordini o discordie tra i soci, che con chiara malafede non rispetti lo Statuto e\o i regolamenti dell'Associazione stessa;
- 4. che non partecipi tre volte consecutive alle Assemblee sociali.
Le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo a norma degli articoli 10, 11 e 12 devono essere comunicate con lettera raccomandata all'interessato, il quale può fare ricorso all'Associazione; il ricorso, pena la decadenza, deve essere proposto con raccomandata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione della deliberazione; esso non ha effetto sospensivo.
Il patrimonio sociale è composto:
- 1. dai versamenti dei soci eseguiti a qualunque titolo;
- 2. dalla riserva ordinaria, costituita dalle quote degli avanzi di gestione di cui all'articolo 16;
- 3. dalle riserve straordinarie;
- 4. dagli eventuali accantonamenti costituiti a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- 5. dai fondi mutualistici;
- 6. da ogni altro cespite patrimoniale che pervenga a qualunque titolo all'Associazione.
- 1. non meno del 20% al fondo di riserva ordinario (art.2536 C.C.);
- 2. la rimanenza a scopi di promozione delle attività sociali.
E' comunque esclusa ogni distribuzione ai soci di residui o utili.
(Organi Sociali)
Assemblea
ART 18
E' convocata:
- 1. dal Consiglio Direttivo;
- 2. su richiesta di almeno la metà dei soci;
- 3. su richiesta di tre soci fondatori.
L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno sociale anche in luogo diverso dalla sede sociale:
- 1. per l'esame del rendiconto
- 2. per la nomina delle cariche sociali in scadenza;
- 3. per trattare ogni altro argomento compreso nell'ordine del giorno di pertinenza dell'Assemblea.
L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità dalla Legge e dal presente Statuto, obbligano tutti i soci, anche non intervenuti o dissenzienti.
L'Assemblea sia in sede ordinaria che straordinaria deve essere convocata nei casi e nei termini indicati dallo Statuto.
La convocazione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria deve effettuarsi mediante lettera da inviarsi sette giorni prima della data fissata per la convocazione o mediante avviso da esporre nella sede sociale. L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del luogo, giorno ed ora della prima e seconda convocazione. La seconda convocazione deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la data fissata per la prima. Il Consiglio Direttivo potrà, in aggiunta a quanto previsto sopra, utilizzare altri mezzi e farne d'avviso di convocazione al fine di garantire a tutti i soci la conoscenza della data e dell'oggetto della convocazione stessa.
Le Assemblee (ordinaria e straordinaria) sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare in prima convocazione, quando siano presenti o rappresentati la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza soci presenti o rappresentati; nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un numero maggiore di voti.
Le deliberazioni relative al cambiamento dell'oggetto sociale del presente Statuto, dello scioglimento anticipato e della trasformazione del tipo di essa, per essere valido, dovranno riportare il voto favorevole di tanti soci presenti e non rappresentati quanti ne richiede la maggioranza dei due\terzi dei voti di tutti i soci dell'Associazione tanto in prima quanto in seconda convocazione; i soci dissenzienti hanno diritto di recedere da soci.
Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi. In caso di malattia o altro legittimo impedimento, il socio assente può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio non può rappresentare più di due soci (oltre a se stesso).
Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente o dal Segretario Tesoriere.
Normalmente le votazioni si effettuano per alzata di mano. Dovranno farsi per appello nominale o scheda segreta, quando l'Assemblea lo delibera a maggioranza dei voti presenti.
ART 25
Il Consiglio Direttivo è composto da tre a nove membri da eleggersi esclusivamente tra i soci e l'Assemblea ne determinerà il numero prima della nomina. Durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo eleggerà al suo interno il Vice Presidente, e il segretario Tesoriere. Almeno tre componenti del Consiglio Direttivo devono essere soci fondatori. I membri del Direttivo hanno diritto al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio della carica.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione sociale e potrà quindi compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che rientrino nell'oggetto sociale fatta eccezione di quelli che per disposizione del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea.
Il Consiglio Direttivo è convocato sia nella sede sociale che altrove dal Presidente o da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio dei Revisori. La convocazione è fatta a mezzo di lettera recapitata da un messo dell'Associazione non meno di cinque giorni liberi prima prima di quello fissato per l'adunanza e nei casi d'urgenza anche a mezzo di telegramma o telefono in modo che Consiglieri e Revisori ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la presenza di almeno la maggioranza dei Consiglieri in carica.
Le votazioni sono palesi per il computo della maggioranza, gli astenuti non si calcolano tra i votanti.
A parità di voti prevale il voto del Presidente. I verbali delle riunioni consiliari sono trascritti sull'apposito libro e vengono sottoscritti da chi ha presieduto l'adunanza da chi ha avuto le mansioni di segretario.
ART 28
Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci.
Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza e la firma sociale e dirige l'Associazione. Sovrintende all'amministrazione ed alla disciplina dell'Associazione. Prende decisioni relative ad argomenti che abbiano carattere d'urgenza e ne riferisce al Consiglio Direttivo alla prima occasione. Egli è pertanto autorizzato a riscuotere somme e a ricevere titoli e valori da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale, rilasciandone liberatoria quietanza.
Cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo dando le opportune istruzioni ai soci. In assenza o impedimento o su delega sia temporanea che permanente, le mansioni spettano al Vice e\o al Consigliere con incarico di Segretario Tesoriere.
ART 29
Il segretario tesoriere dà esecuzione alle delibere del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell'Associazione e ne dirige l'amministrazione, conserva la documentazione e il carteggio.
ART 30
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento dell'Associazione e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non approvate dall'Assemblea dei soci.
Per le eventuali obbligazioni sociali arbitrariamente assunte, rispondono personalmente e solidamente il Presidente e i Consiglieri che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.
(Organo di controllo - Revisori dei conti)
ART 31
Si compone di tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea, che nomina anche il Presidente del Collegio. I Revisori hanno le attribuzioni e i doveri stabiliti dalla Legge per i Sindaci delle società
ART 32
Il funzionamento tecnico-amministrativo dell'Associazione sarà disciplinato da un regolamento da approvarsi dall'Assemblea. In esso potranno essere fissati i poteri di tutti i soci, gli Organi Sociali e gli eventuali dipendenti, nonché le mansioni dei suddetti.
Per qualunque caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria stabilirà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori anche non soci determinandone i poteri, tenendo conto di quanto disposto dalle leggi vigenti.
L'intero patrimonio residuato dopo la liquidazione dell'Associazione, previo pagamento di qualsiasi debito a qualsiasi titolo contratto dall'Associazione, dovrà essere devoluto a scopi di pubblica utilità.
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa espressamente riferimento alle vigenti disposizioni di Legge in materia.